PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
      2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano al fine di:

          a) tutelare e valorizzare le attività musicali e promuoverne lo sviluppo con riferimento alle forme produttive, distributive e di diffusione commerciale;

          b) favorire la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;

          c) garantire e promuovere la sperimentazione e la ricerca;

          d) sostenere gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione dello studio dello strumento musicale e del canto.

      3. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali in tutti i loro generi e in tutte le loro manifestazioni, compresa la musica popolare, patrimonio delle culture e dei popoli a cui lo Stato riconosce pari dignità e favorisce la tutela, la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, di distribuzione, di coordinamento e di ricerca in campo musicale.
      4. Lo Stato riconosce, altresì, il valore delle professionalità che dalle attività musicali derivano in campo artistico, tecnico

 

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e promozionale e le considera fondamentali risorse culturali, economiche e occupazionali.
      5. Ai fini della presente legge, per «prodotto fonografico» si intende il prodotto o la composizione musicale, con o senza parole, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.

Art. 2.
(Compiti dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni).

      1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia:

          a) definisce gli indirizzi generali al fine di sostenere, valorizzare e promuovere le attività musicali;

          b) promuove la formazione di un archivio della musica popolare in audio e video, al fine di conservare la memoria visiva delle attività musicali;

          c) promuove la realizzazione di un portale musicale dei popoli italiani;

          d) promuove la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca e all'elaborazione musicali.

      2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, le regioni promuovono la tradizione musicale locale, delle orchestre regionali e delle rassegne musicali.
      3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, ai comuni, alle province e alle città metropolitane spetta il compito di:

          a) incentivare, anche in forma associata, la presenza musicale sul territorio;

 

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          b) concorrere con le regioni alla programmazione delle residenze multiculturali mediante piani regionali triennali;

          c) promuovere e realizzare le infrastrutture per la fruizione della musica, nonché per la ricerca e l'elaborazione musicali.

      4. Allo scopo di sostenere, promuovere e valorizzare l'attività di esecuzione, di sperimentazione, di formazione e di ricerca nel campo delle attività musicali, ivi compresa la musica popolare contemporanea, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

          a) sostenere la partecipazione dello Stato alle attività promosse dalle regioni;

          b) promuovere le attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo anche l'attività di orchestre, cori e gruppi giovanili nonché di altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione e al pluralismo creativo;

          c) promuovere i festival nazionali e internazionali di musica italiana;

          d) promuovere all'estero la musica italiana, anche attraverso la partecipazione a eventi fieristici internazionali;

          e) promuovere la ricerca nel campo della composizione, dell'esecuzione, degli studi musicali e della didattica;

          f) sostenere l'erogazione di contributi alle scuole di ogni ordine e grado per l'acquisto di strumenti e di materiale di didattica musicale.

 

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Capo II
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI

Art. 3.
(Incentivi fiscali e altre agevolazioni).

      1. Al numero 18) della parte II della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «supporti fonografici;».
      2. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il finanziamento agevolato di progetti destinati alla promozione e al sostegno di giovani compositori e di gruppi musicali, con una dotazione di 15 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi.
      3. Al Fondo di cui al comma 2 possono accedere:

          a) case discografiche che producono esclusivamente prodotti musicali;

          b) emittenti radiofoniche e televisive che trasmettono musica italiana di nuova produzione almeno per il 30 per cento della programmazione;

          c) aziende impresarie che rappresentano giovani emergenti e gruppi di musica regionale;

          d) produttori fonografici che realizzano supporti musicali interamente prodotti in sale di registrazione italiane e con impiego di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani.

      4. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione musicale di giovani artisti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui,

 

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destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da tre a dodici mesi, a giovani italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, sia sul fronte delle tecniche sia su quello dei linguaggi, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.
      5. Per incentivare la promozione e la diffusione di concerti musicali e spettacoli teatrali di artisti emergenti non professionisti, ogni esibizione sul territorio italiano di artisti professionisti stranieri, siano essi appartenenti a gruppi musicali o compagnie teatrali, è preceduta e seguita dall'esibizione di giovani artisti non professionisti italiani.
      6. I tour all'estero organizzati per l'esibizione di artisti professionisti italiani, devono prevedere l'esibizione di giovani artisti non professionisti italiani prima, durante o dopo lo svolgimento dello spettacolo, con un compenso annuo per artista non superiore ai 5.164,57 euro.
      7. Per una percentuale non superiore al 40 per cento, gli utili dichiarati da persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, le quali, anche mediante accordi con imprese di produzione e di distribuzione musicale, li impiegano nella produzione o nella diffusione di opere musicali prodotte da giovani artisti emergenti, non concorrono a formare reddito imponibile.
      8. Per le esecuzioni musicali dal vivo di qualsiasi genere, inclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo, qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, è applicata l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.
      9. Allo scopo di agevolare l'ingresso nel mercato di artisti emergenti e di favorire la crescita delle produzioni emergenti, la realizzazione del primo album di un artista non professionista italiano non è soggetto a imposizione fiscale.
      10. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
 

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regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sono riconosciute le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive per le prestazioni gratuite, ai fini contributivi dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dei diritti d'autore da versare alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE).

Art. 4.
(Credito d'imposta).

      1. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali con fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 15 milioni di euro e che non sono possedute direttamente o indirettamente da un editore di servizi radiotelevisivi possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spese di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti, ai sensi dei commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      2. Alle imprese produttrici di prodotti fonografici che effettuano, entro il 31 dicembre 2008, le spese di cui al comma 1, relativi a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato.
      3. Le spese per le quali è previsto il credito d'imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

          a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime o seconde di artisti italiani emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, di post-produzione e di promozione del prodotto;

          b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente

 

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o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali.

      4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo d'imposta successivo.
      5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 e sono stabilite le procedure di controllo rivolte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 3.
      7. Al fine di sostenere, promuovere e valorizzare le attività musicali di artisti emergenti le aziende discografiche che producono le opere di almeno cinque nuovi artisti nel corso dell'anno hanno diritto a:

          a) defiscalizzare gli investimenti delle relative campagne promozionali per il 25 per cento dei loro capitali investiti;

          b) accedere al Fondo per la musica di cui all'articolo 11 a copertura del 50 per cento di ogni singolo progetto di produzione del primo album di un artista, aggiuntivo ai cinque prodotti annualmente.

 

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      8. Le emittenti radiofoniche e i canali televisivi che trasmettono oltre il 50 per cento di musica locale hanno diritto a:

          a) godere di incentivi e sgravi fiscali in merito alle aliquote IVA e ai diritti d'autore;

          b) accedere ai finanziamenti del Fondo per la musica di cui all'articolo 11, purché siano stazioni radiofoniche e televisive che trasmettono musica italiana di nuova produzione almeno per il 20 per cento della programmazione totale.

Art. 5.
(Musica dal vivo).

      1. Al fine di valorizzare e sostenere lo spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento fondamentale del patrimonio artistico e culturale italiano, nelle sue manifestazioni tradizionali e contemporanee, senza distinzione di genere, all'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-ter. Le esecuzioni musicali dal vivo di cui alla tabella C, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota IVA pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici, con esclusione dell'utilizzo di elementi musicali preregistrati».

      2. Chiunque voglia pubblicizzare, attraverso manifesti o locandine, spettacoli e concerti dal vivo di musica leggera, deve presentare domanda presso il comune in cui intende svolgere la pubblicità secondo una delle seguenti modalità:

          a) quando la pubblicità è effettuata mediante manifesti su impianti pubblicitari cittadini e l'affissione è svolta direttamente dal servizio affissioni mediante l'ausilio della ditta appaltatrice, è dovuto il pagamento del diritto di affissione, diminuito della metà nel caso in cui le manifestazioni siano organizzate con utilizzo di

 

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autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;

          b) quando la pubblicità è effettuata mediante locandine nei locali pubblici cittadini e la distribuzione è svolta direttamente dall'interessato, egli è tenuto al pagamento del canone di pubblicità, fatto salvo che si tratti di locandine pubblicitarie di eventi organizzati con utilizzo di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani. In questo caso non è dovuto alcun pagamento.

Art. 6.
(Ruolo della concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo).

      1. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva una percentuale non inferiore all'80 per cento del palinsesto musicale alla diffusione di musica italiana, riservandone un 10 per cento alla trasmissione di nuovi prodotti musicali.

Art. 7.
(Incentivi per la digitalizzazione di opere musicali e la produzione di video musicali).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali, è prevista l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la digitalizzazione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme telematiche ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali da immettere sui canali telematici.
      2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, è stanziata annualmente la somma di 20 milioni di euro, vincolata nei capitoli di spesa del Fondo per la musica di cui all'articolo 11.
      3. Le imprese fonografiche che intendono ottenere i contributi, devono presentare domanda al Ministero per i beni

 

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e le attività culturali che, salvo motivate eccezioni, provvede ad erogare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i contributi nella misura massima del 70 per cento ad esecutività del provvedimento deliberativo di concessione mentre la quota residua è erogata ad attività conclusa su presentazione di dettagliato rendiconto. Qualora, in sede consultiva, la differenza tra spese effettuate ed altre entrate risulti essere inferiore alla somma concessa, questa è liquidata con decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma versata, qualora i progetti non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.
      4. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche per la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di video musicali di particolare rilievo artistico-culturale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare ai soggetti di cui al presente comma».

Art. 8.
(Interventi di incentivazione fiscale
per il turismo e lo spettacolo).

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), sono soppresse le seguenti parole: «a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione

 

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a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,»;

          b) alla parte III della tabella A, dopo il numero 121 è inserito il seguente:

      «121-bis) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

Art. 9.
(Delega legislativa).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a sostenere la produzione musicale e la musica dal vivo, a incentivare l'attività dei giovani musicisti, dilettanti e con obbiettivi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituire un bonus sui proventi per i diritti d'autore della SIAE per gli autori e i compositori al di sotto dei trentacinque anni di età;

          b) riordinare le modalità di iscrizione all'ENPALS dei giovani artisti, prevedendo in particolare il graduale superamento del minimo di giornate di lavoro per il raggiungimento dei requisiti minimi di retribuzione pensionabile;

          c) con riferimento alle collaborazioni, allineare il regime delle aliquote contributive dell'ENPALS con quello previsto per l'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

 

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          d) adottare disposizioni volte ad assicurare una maggiore trasparenza nei resoconti semestrali di corresponsione dei proventi della SIAE.

Art. 10.
(Musica popolare contemporanea).

      1. La SIAE, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo della musica popolare contemporanea, garantisce alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore l'applicazione di apposite agevolazioni e l'attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato.

Capo III
FONDO PER LA MUSICA E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 11.
(Fondo per la musica).

      1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la musica.
      2. Al finanziamento del Fondo si provvede con la metà degli importi delle sanzioni pecuniarie per i reati di pirateria musicale che la SIAE ha applicato nei confronti dei responsabili.
      3. Al finanziamento del Fondo si provvede, inoltre, con:

          a) le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale;

          b) il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla SIAE, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuati o non individuabili;

          c) il 2 per cento delle entrate complessive annue dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e

 

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successive modificazioni, e dei tributi connessi;

          d) il 2 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa riferite alle emittenti televisive.

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2008 e 2009, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.